Articolo 373 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Sospensione dell'esecuzione
Dispositivo
Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (1) può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno (2), disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [86, 131 bis disp. att.].
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica (3) o al presidente del collegio, il quale, con decreto, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione (4) (5).
Note
(1) Si noti che è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza (giudicea quo) a poter sospendere la sua decisione, e non il giudice dell'impugnazione (giudicead quem).
(2) Secondo la giurisprudenza, il dannograveè tale quando si produca una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza e il pregiudizio che patirebbe il debitore. Il danno èirreparabilequando si tratta di un pregiudizio irreversibile: ipotesi che non può verificarsi se la sentenza di condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (non tutta la dottrina, però, è concorde su questo punto).
(3) Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha sostituito la parola "pretore" con l'espressione "tribunale in composizione monocratica".
(4) Comma così sostituito con legge 26 novembre 1990, n. 353.
(5) Le parole "in calce al ricorso" al comma 2 sono state soppresse dall'art. 3, comma 4, lettera m) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 11756/2020
Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, poiché l'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall'art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell'istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 22/03/2019).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11756 del 17 giugno 2020)
2Cass. civ. n. 26966/2018
La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione. Ne consegue che la richiesta di liquidazione del difensore munito di procura può essere proposta anche del difensore della parte che tale sia stato esclusivamente nel citato sub-procedimento e non già nel giudizio di cassazione, altrimenti non potendo quest'ultimo, ove anticipatario nel predetto sub-procedimmento, beneficiare della distrazione delle spese in suo favore.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 26966 del 24 ottobre 2018)
3Cass. civ. n. 24201/2018
Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24201 del 4 ottobre 2018)
4Cass. civ. n. 14503/2013
L'art. 373 c.p.c. è applicabile, salvo che sia diversamente disposto da specifiche disposizioni, anche in caso di impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione delle pronunce dei giudici speciali, nulla prevedendo al riguardo l'art. 111 Cost. sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 14503 del 10 giugno 2013)
5Cass. civ. n. 16121/2011
La liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 373 c.p.c., spetta al giudice di legittimità e non al giudice di appello (ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerà la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione); pertanto, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla parte soccombente avverso il provvedimento - assunto in sede di reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata di ricorso per cassazione - di condanna alle spese, poiché, per la sua natura provvisoria, esso è destinato ad essere assorbito all'esito del giudizio di legittimità in cui, con la decisione definitiva, verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti e potrà essere richiesta la liquidazione o la ripetizione delle spese.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16121 del 22 luglio 2011)
6Cass. civ. n. 17647/2009
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., accoglie l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale. Peraltro, é manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude la ricorribilità per cassazione della predetta ordinanza, attesa l'assoluta ininfluenza del provvedimento cautelare, quale è quello in parola, nel successivo giudizio di merito e restando comunque impregiudicati i mezzi e le ragioni di difesa della parte in tale giudizio.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17647 del 29 luglio 2009)
7Cass. civ. n. 7248/2009
Spetta alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell'art. 385 cod. proc. civ., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell'art. 373 cod. proc. civ., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7248 del 25 marzo 2009)
8Cass. civ. n. 13427/2004
In relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 42 e 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l'esecutività della decisione della commissione non è di per sè sospesa, nè essa può essere sospesa in applicazione dell'art. 373 c.p.c., ed appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alla possibilità di chiedere la sospensione prevista, in riferimento alle decisioni del Consiglio nazionale forense, nei confronti degli avvocati, dall'art. 56, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che è norma eccezionale; tuttavia, in caso di cassazione della decisione della Commissione centrale, rivive l'effetto sospensivo conseguente alla proposizione del ricorso dinanzi ad essa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13427 del 20 luglio 2004)
9Cass. civ. n. 7520/2001
L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non può essere legittimamente inquadrata tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione, e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente; spetta, pertanto, alla Corte di cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7520 del 4 giugno 2001)