Articolo 373 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sospensione dell'esecuzione

Dispositivo

Note

(1) Si noti che è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza (giudicea quo) a poter sospendere la sua decisione, e non il giudice dell'impugnazione (giudicead quem).

(2) Secondo la giurisprudenza, il dannograveè tale quando si produca una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza e il pregiudizio che patirebbe il debitore. Il danno èirreparabilequando si tratta di un pregiudizio irreversibile: ipotesi che non può verificarsi se la sentenza di condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (non tutta la dottrina, però, è concorde su questo punto).

(3) Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha sostituito la parola "pretore" con l'espressione "tribunale in composizione monocratica".

(4) Comma così sostituito con legge 26 novembre 1990, n. 353.

(5) Le parole "in calce al ricorso" al comma 2 sono state soppresse dall'art. 3, comma 4, lettera m) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 11756/2020

2Cass. civ. n. 26966/2018

3Cass. civ. n. 24201/2018

4Cass. civ. n. 14503/2013

5Cass. civ. n. 16121/2011

6Cass. civ. n. 17647/2009

7Cass. civ. n. 7248/2009

8Cass. civ. n. 13427/2004

9Cass. civ. n. 7520/2001