Articolo 377 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

Dispositivo

Note

(1) La nuova formulazione stigmatizza un orientamento già di fatto consolidatosi, dividendo lacompetenzarelativa alla fissazione dell'udienza tra il Primo Presidente per i ricorsi attribuiti alla cognizione delle Sezioni Unite e i Presidenti delle Sezioni Semplici per i ricorsi ad esse assegnati.

(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 26856/2017

2Cass. civ. n. 19864/2017

3Cass. civ. n. 14901/2015

4Cass. civ. n. 12924/2014

5Cass. civ. n. 21608/2013

6Cass. civ. n. 24681/2009

7Cass. civ. n. 7394/2008

8Cass. civ. n. 22020/2007

9Cass. civ. n. 21133/2007

10Cass. civ. n. 18721/2007

11Cass. civ. n. 477/2006

12Cass. civ. n. 9232/2002

13Cass. civ. n. 953/1991

14Cass. civ. n. 1861/1990

15Cass. civ. n. 3948/1989