Articolo 380 ter Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

Dispositivo

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

(2) I commi 2 e 3 sono stati abrogati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 28182/2020

2Cass. civ. n. 4190/2016

3Cass. civ. n. 4268/2012

4Cass. civ. n. 30253/2011