Articolo 380 ter Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza
Dispositivo
Nei casi previsti dall'articolo [375], secondo comma, numero 4, si applica l'articolo [380]; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito (1).
[*omissis*] (2)
[*omissis*] (2)
Note
(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
(2) I commi 2 e 3 sono stati abrogati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 28182/2020
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO).(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 28182 del 10 dicembre 2020)
2Cass. civ. n. 4190/2016
Nel procedimento per la decisione sul regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., sono irricevibili le note di replica depositate dalla parte all'esito della discussione, se nell'adunanza camerale il P.M. si è limitato a confermare le conclusioni scritte notificate alle parti. (Regola giurisdizione).(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 4190 del 3 marzo 2016)
3Cass. civ. n. 4268/2012
La previsione dell'art. 380 ter, ultimo comma, c.p.c., secondo cui al procedimento di regolamento di competenza non si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 380 bis c.p.c., comporta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ma ciò non contrasta con l'art. 6 della C.E.D.U., atteso che il principio, posto da tale norma, della pubblicità del giudizio, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, non trova applicazione assoluta, potendo ben essere limitato anche nell'interesse della giustizia, laddove esigenze particolari, quale appunto quella concernente la celerità della decisione, lo giustifichino.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 4268 del 16 marzo 2012)
4Cass. civ. n. 30253/2011
A seguito delle modifiche introdotte nel processo di cassazione dal d.l.vo n. 40 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 380 ter c.p.c. quale forma di decisione camerale sulle conclusioni formulate dal P.M., il riferimento dell'art. 390, primo comma, c.p.c. come momento ultimo dell'ammissibilità della rinuncia al ricorso per cassazione (o al regolamento di competenza o a quello di giurisdizione), deve essere individuato in quello relativo alla notifica delle conclusioni del P.M. e del decreto di fissazione dell'adunanza della Corte, di cui al secondo comma della detta norma.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 30253 del 30 dicembre 2011)