Articolo 397 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Dispositivo

Note

(1) La mancata partecipazione del Pubblico Ministero, che sia prevista come obbligatoria, implica lanullitàdella sentenza. Solo il P.M. può far valere tale nullità avvalendosi del rimedio straordinario, ma, qualora i termini per impugnarenon siano ancora scadutianche il P.M. dovrà ricorrere aimezzi ordinari.

(2) Cfr. art. 77, r.d. 30-1-1941, n. 12 Ordinamento giudiziario.

(3) Ricorre quando le parti convengono di far valere nel processofatti non verioprove falseper ottenere una sentenza lesiva di interessi indisponibili. In tal modo le parti utilizzano uno strumento lecito per realizzare un fine illecito.

(4) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 6302/2007

2Cass. civ. n. 4780/1991

3Cass. civ. n. 2993/1960