Articolo 399 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Deposito della citazione e della risposta

Dispositivo

Note

(1) Comma così sostituito dalla l. 18-10-1977, n. 793.

(2) Lamancata costituzionecomporta direttamente la declaratoria diimprocedibilità, non essendo applicabile la disciplina della riassunzione. Non sono previste preclusioni per quanto riguarda il termine dicomparizione. Si ritiene, pertanto, che il convenuto si possa costituirefino alla prima udienza.

(3) Comma così sostituitoexart. 79, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo precedente, in vigore fino all'1-6-1999, così disponeva: «Se la revocazione è proposta davanti al pretore o al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 314». L'art. 399 comma terzo, anche a seguito delle modifiche introdotte agli inizi degli anni '90, continuava alquanto anacronisticamente a mantenere il riferimento alle sentenze del conciliatore, nonché il rinvio alle modalità di costituzione di cui all'art. 314, norma questa comune sia al pretore [v.8 nota(1)] che al conciliatore. Il d.lgs. 19-2-1998, n. 51 trae spunto dalle modifiche di carattere più generale, da un lato per adeguare la norma alla soppressione dell'ufficio del pretore, e dall'altro per correggere, per le ipotesi di revocazione dinanzi al giudice di pace, il richiamo alla norma relativa alle modalità di costituzione, che è appunto l'art. 319.

(4) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 4, lettera p) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 1233/2020

2Cass. civ. n. 3691/2011

3Cass. civ. n. 3742/2001

4Cass. civ. n. 705/1993

5Cass. civ. n. 2691/1978

6Cass. civ. n. 2266/1951