Articolo 401 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sospensione dell'esecuzione

Dispositivo

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanzaprevista nell'articolo [373], con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito (1) (2).

Note

(1) Articolo così modificato dal d.P.R. 17-10-1950, n. 857.

(2) L'ordinanza di sospensionenon è revocabile né ricorribile in Cassazione. Hanatura cautelareed efficacia provvisoria, pertanto è destinata ad essere assorbita dal provvedimento finale.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 14680/2012

Il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 c.p.c., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 14680 del 28 agosto 2012)

2Cass. civ. n. 8138/2005

In tema di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito di istanza di revocazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 401 c.p.c. in relazione alla sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetto di revocazione (che deve essere disposta con ordinanza emessa all'esito di una decisione camerale), il quarto comma dell'art. 398 c.p.c. non prevede la necessità di specifiche formalità e, perciò, non può escludersi che la decisione in proposito, eventualmente in casi d'urgenza, possa essere assunta dal tribunale con decreto (firmato dal solo presidente) pronunciato "inaudita altera parte", ossia a contraddittorio differito.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8138 del 19 aprile 2005)