Articolo 436 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello

Dispositivo

Note

(1) Articolo aggiunto con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143, e successivamente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 10409/2020