Articolo 445 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

Dispositivo

Note

(1) Tale norma è stata inserita dall'art. 38, I comma, num.1 lett.b, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111. Tali disposizioni trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 2012.

(2) L'ultimo comma è stato aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

(3) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 3, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

(4) Il comma 4 è stato modificato (così come il comma 1) dall'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148.Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio".

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 36382/2021

2Cass. civ. n. 14629/2021

3Cass. civ. n. 2163/2021

4Cass. civ. n. 24134/2020

5Cass. civ. n. 2587/2020

6Cass. civ. n. 30860/2019

7Cass. civ. n. 29096/2019

8Cass. civ. n. 27010/2018

9Cass. civ. n. 16685/2018

10Cass. civ. n. 14880/2018

11Cass. civ. n. 26758/2016

12Cass. civ. n. 8878/2015

13Cass. civ. n. 8533/2015

14Cass. civ. n. 6085/2014