Articolo 414 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma della domanda

Dispositivo

Note

(1) Il rito del lavoro si differenzia dal rito ordinario per la forma che assume la domanda. Non si tratta infatti di un atto di citazione, bensì di un ricorso diretto al giudice del lavoro, il quale ha la possibilità di controllare il procedimento sin dal momento della sua instaurazione.

(2) In analogia a quanto previsto dal primo comma dell'art. 164 del c.p.c., la mancata indicazione del giudice adito è causa di nullità del ricorso, salva la sanatoria ex tunc con la costituzione del convenuto resistente. Diversamente, l'errata indicazione dell'ufficio giudiziario adito non comporterebbe la nullità del ricorso in quanto il deposito dell'atto nella cancelleria e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione escludono che il convenuto, al quale il ricorso e il decreto vengono notificati, possa essere incerto in ordine al giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato in quello davanti al quale la causa è stata così radicata.

(3) Gli elementi contenuti al num.2 del presente articolo offrono ulteriori elementi per l'identificazione del ricorrente e per individuare il luogo in cui devono essere effettuate le comunicazioni e notificazioni ai sensi dell'art. 170 del c.p.c.. Nel caso in cui il ricorrente ometta di indicare il proprio domicilio non si determina la nullità del ricorso, ma l'unica conseguenza è che le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento verranno effettuate nella cancelleria del giudice competente.

(4) Un'ulteriore ipotesi di nullità del ricorso introduttivo viene ravvisata nel caso in cui dall'esame completo dell'atto non sia possibile individuare esattamente la pretesa dell'attore, ostacolando così la difesa del convenuto. Deve quindi trattarsi di un'omissione o di una totale incertezza del petitum talmente grave che il convenuto non possa individuarlo attraverso l'esame complessivo dell'atto. E' possibile sanare tale nullità ex nunc con la rinnovazione della citazione o l'integrazione della domanda, purchè il convenuto si costituisca in giudizio.

(5) Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'omessa indicazione nel ricorso dei documenti depositati tempestivamente all'atto della costituzione in giudizio ed enunciati nell'indice del fascicolo rappresenta una mera irregolarità e non comporta la decadenza dalla produzione. In tal caso il convenuto potrebbe chiedere al giudice un termine per integrare la sua difesa e visionare il fascicolo del ricorrente.

(6) Il n. 2) del comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Si riporta il testo previgente: "2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è unapersona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto".Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (79)

1Cass. civ. n. 2174/2021

2Cass. civ. n. 6394/2019

3Cass. civ. n. 19009/2018

4Cass. civ. n. 25148/2017

5Cass. civ. n. 6610/2017

6Cass. civ. n. 2499/2017

7Cass. civ. n. 10018/2016

8Cass. civ. n. 5950/2014

9Cass. civ. n. 896/2014

10Cass. civ. n. 24346/2013

11Cass. civ. n. 12923/2013

12Cass. civ. n. 7097/2012

13Cass. civ. n. 9344/2011

14Cass. civ. n. 3249/2011

15Cass. civ. n. 3126/2011

16Cass. civ. n. 21124/2009

17Cass. civ. n. 8070/2009

18Cass. civ. n. 7524/2009

19Cass. civ. n. 4557/2009

20Cass. civ. n. 2577/2009

21Cass. civ. n. 1629/2009

22Cass. civ. n. 25753/2008

23Cass. civ. n. 23745/2008

24Cass. civ. n. 14789/2008

25Cass. civ. n. 23816/2007

26Cass. civ. n. 21620/2007

27Cass. civ. n. 15966/2007

28Cass. civ. n. 14696/2007

29Cass. civ. n. 18725/2006

30Cass. civ. n. 13005/2006

31Cass. civ. n. 20153/2005

32Cass. civ. n. 17513/2005

33Cass. civ. n. 5879/2005

34Cass. civ. n. 22187/2004

35Cass. civ. n. 17076/2004

36Cass. civ. n. 15817/2004

37Cass. civ. n. 13753/2004

38Cass. civ. n. 11353/2004

39Cass. civ. n. 10759/2004

40Cass. civ. n. 8054/2004

41Cass. civ. n. 13467/2003

42Cass. civ. n. 12477/2003

43Cass. civ. n. 6214/2003

44Cass. civ. n. 8502/2002

45Cass. civ. n. 14001/2001

46Cass. civ. n. 4349/2001

47Cass. civ. n. 3114/2001

48Cass. civ. n. 15339/2000

49Cass. civ. n. 13595/2000

50Cass. civ. n. 9764/2000

51Cass. civ. n. 12200/1999

52Cass. civ. n. 7089/1999

53Cass. civ. n. 6714/1999

54Cass. civ. n. 5340/1999

55Cass. civ. n. 12021/1998

56Cass. civ. n. 2359/1998

57Cass. civ. n. 12250/1997

58Cass. civ. n. 9896/1996

59Cass. civ. n. 8424/1996

60Cass. civ. n. 8020/1996

61Cass. civ. n. 11625/1995

62Cass. civ. n. 1086/1994

63Cass. civ. n. 7708/1993

64Cass. civ. n. 7827/1991

65Cass. civ. n. 6778/1991

66Cass. civ. n. 4330/1989

67Cass. civ. n. 3893/1989

68Cass. civ. n. 3480/1989

69Cass. civ. n. 3880/1986

70Cass. civ. n. 407/1986

71Cass. civ. n. 30/1986

72Cass. civ. n. 5843/1985

73Cass. civ. n. 3105/1985

74Cass. civ. n. 1212/1985

75Cass. civ. n. 871/1985

76Cass. civ. n. 4730/1984

77Cass. civ. n. 3100/1984

78Cass. civ. n. 1115/1983

79Cass. civ. n. 344/1981