Articolo 419 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Intervento volontario

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame si ispira ai principi di concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro. Per tale ragione l'intervento deve avvenire secondo le modalità previste dagli artt.414 e 416 a pena di inammissibilità. L'opinione prevalente in dottrina ritiene che l'intervento debba assumere la forma della memoria scritta.

(2) La norma in esame è stata riscritta a seguito della pronuncia della Corte cost. n. 193/1983, con cui ne era stata dichiarata l'illegittimità perchè non prevedeva nè la fissazione di una nuova udienza nè la notifica della memoria di intervento. Con la nuova formulazione, il giudice procede a fissare una nuova udienza exart. 415 del c.p.c., disponendo che tale provvedimento venga notificato all'interveniente e che entro 5 giorni detto provvedimento, unitamente alla memoria di intervento, siano notificati alle parti originarie, le quali potranno depositare memoria,non meno di dieci giorni prima della nuova udienza, al fine di assicurare il diritto di difesa delle controparti dell'interventore.

(3) E' bene precisare che la norma in analisi disciplina le ipotesi di intervento volontario principale, litisconsortile e adesivo, a differenza dei casi di intervento necessario su istanza di parte o su ordine del giudice e l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso sono regolati dall'art. 420 del c.p.c., IX comma.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 17932/2019

2Cass. civ. n. 13917/2017

3Cass. civ. n. 19834/2004

4Cass. civ. n. 12021/1998

5Cass. civ. n. 5689/1991

6Cass. civ. n. 3021/1990