Articolo 423 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordinanze per il pagamento di somme

Dispositivo

Note

(1) Previa istanza di parte contenuta negli atti introduttivi o formulata in udienza, il giudice può ordinare il pagamento di un debito per la somma non contestata, ovvero per la somma nei limiti in cui ritiene accertato il diritto. La pronuncia del giudice assume la forma dell'ordinanza che non ha il contenuto sostanziale di una sentenza nè può acquisire autorità di cosa giudicata.

(2) Il presupposto per l'emanazione dell'ordinanza consiste nella non contestazione delle somme chieste, la quale si sostanzia in un comportamento processuale specifico, anche implicito, per configurare il quale non è sufficiente la contumacia del convenuto. Infatti, affinchè il giudice possa emanare l'ordinanza in esame, è necessario che disponga degli elementi di valutazione che gli permettano di considerare che il credito vantato non sia contestato. La contumacia si sostanzia in un comportamento equivoco e, come tale, non è sufficiente a far ritenere che il credito incontestato.

(3) L'ordinanza ha carattere provvisorio ed interinale, ovvero anticipa gli effetti del provvedimento del quale si vuole assicurare la fruttuosità. La stessa verrà in seguito assorbita o caducata dalla pronuncia del provvedimento con cui si chiude il giudizio. Si tratta, infatti, di un provvedimento non decisorio, privo del contenuto sostanziale della sentenza e di autorità di cosa giudicata che, pertanto, non è suscettibile di impugnazione, nè mediante l'appello, nè mediante il ricorso per cassazione ordinario o exart. 111 Cost..

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 20570/2013

2Cass. civ. n. 11919/1998

3Cass. civ. n. 9479/1997

4Cass. civ. n. 880/1989

5Cass. civ. n. 10/1986

6Cass. civ. n. 1934/1985

7Cass. civ. n. 193/1985

8Cass. civ. n. 4941/1984