Articolo 427 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

Dispositivo

Note

(1) La norma in analisi disciplina l'ipotesi opposta rispetto all'articolo precedente in quanto viene in rilievo nel caso in cui il rapporto dedotto in giudizio sia estraneo alla previsione di cui all'art. 409. Di conseguenza, il giudice pronuncia un'ordinanza di mutamento del rito da speciale ad ordinario.

(2) Se la causa introdotta con il rito speciale rientra nelle ipotesi di competenza del giudice adito, questo dispone la regolarizzazione sotto il profilo tributario.

(3) Diversamente, se la causa non rientra tra quelle elencate nell'art. 409, il giudice adito deve rimettere la causa a quello competente, assegnando alle parti un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per riassumere la causa con il rito ordinario. Nell'ordinanza di mutamento del rito, il giudice deve anche indicare quale sia l'organo territorialmente competente.

(4) Per quanto riguarda le prove acquisite durante il rito speciale, queste avranno l'efficacia consentita nel rito ordinario, ciò significa che non si potrà tenere conto delle prove estranee al rito ordinario, nè di quelle ammesse d'ufficio o su istanza di parte al di fuori dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile. L'inammissibilità delle prove dovrà essere fatta valere dalla parte interessata alla loro esclusione dal processo, in virtù del principio dispositivo.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 18048/2019

2Cass. civ. n. 1448/2015

3Cass. civ. n. 19942/2008

4Cass. civ. n. 728/1997

5Cass. civ. n. 11418/1993

6Cass. civ. n. 1916/1993

7Cass. civ. n. 9902/1990

8Cass. civ. n. 537/1984

9Cass. civ. n. 3731/1983