Articolo 443 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rilevanza del procedimento amministrativo

Dispositivo

Note

(1) La norma indica quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria il preventivo esperimento del procedimento amministrativo volto alla risoluzione delle controversie in materia di previdenza e assistenza sociale. Tale questione deve essere sollevata entro e non oltre la prima udienza di discussione, con la conseguenza della sospensione del giudizio e la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del ricorso. Nel caso in cui invece tale eccezione non venga sollevata, prevale l’azione giudiziaria.

(2) Secondo l’opinione prevalente in giurisprudenza, il secondo comma della norma in esame che attribuisce al giudice il potere di rilevare l’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere il giudizio durante l’udienza di discussione, trova applicazione nelle sole ipotesi di controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali e non per le pretese fatte valere dagli enti in giudizio. Il termine di 180 giorni, fissato dalla norma, non è inderogabile, rimanendo fermi i termini inferiori, previsti dalle leggi speciali per i singoli procedimenti amministrativi.

Massime giurisprudenziali (23)

1Cass. civ. n. 41571/2021

2Cass. civ. n. 24896/2019

3Cass. civ. n. 2760/2019

4Cass. civ. n. 27384/2018

5Cass. civ. n. 11438/2017

6Cass. civ. n. 5453/2017

7Cass. civ. n. 211/2015

8Cass. civ. n. 16592/2014

9Cass. civ. n. 2063/2014

10Cass. civ. n. 24904/2007

11Cass. civ. n. 20892/2007

12Cass. civ. n. 7710/2005

13Cass. civ. n. 24103/2004

14Cass. civ. n. 11756/2004

15Cass. civ. n. 4463/2000

16Cass. civ. n. 2546/1998

17Cass. civ. n. 317/1996

18Cass. civ. n. 7269/1994

19Cass. civ. n. 3476/1994

20Cass. civ. n. 9565/1993

21Cass. civ. n. 427/1991

22Cass. civ. n. 8575/1990

23Cass. civ. n. 3940/1986