Articolo 446 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Dispositivo

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo [425] (1) (2).

Note

(1) Diversamente dalle informazioni fornite dalle associazioni sindacali che possono essere richieste dalle parti o dal giudice, quelle degli istituti di patronato e di assistenza sociale sono rese soltanto su richiesta dell'assistito. Le predette informazioni si caratterizzano inoltre per la funzione sia integrativa delle prove già raccolte sia di acquisizione all'esame del giudice di ulteriori elementi di convincimento, per cui possono essere ammesse soltanto se utili all'accertamento di fatti e circostanze rilevanti ai fini della decisione della causa. Infine, si precisa che tali informazioni non hanno carattere di mezzo di prova bensì quello di meri indizi, valutabili discrezionalmente dal giudice.

(2) La parte interessata a far valere in giudizio tali informazioni deve attivarsi richiedendo di far intervenire all'udienza uno o più rappresentanti degli istituti di patronato o produrre documenti scritti dai medesimi provenienti.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3510/1985

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie le informazioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 c.p.c., possono essere ammesse allorché siano destinate ad attingere fatti e circostanze per l'accertamento della malattia professionale, ma non per l'acquisizione di elementi per un'indagine devoluta esclusivamente ad operatori della scienza medica quale quella diretta a stabilire l'esistenza di un nesso eziologico fra una malattia professionale e l'evento letale che abbia colpito il lavoratore.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3510 del 11 giugno 1985)

2Cass. civ. n. 1318/1985

Nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, la parte che abbia pronunciato, con l'atto introduttivo del giudizio di appello, di volersi avvalere di informazioni degli istituti di patronato ed assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 c.p.c., ma non abbia poi provveduto a far intervenire all'udienza di discussione alcun rappresentante di detti istituti, né a produrre documenti scritti dai medesimi provenienti, non può dolersi della mancata adozione di provvedimenti per l'acquisizione d'ufficio di tali informazioni, ciò rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, in base ad una valutazione di necessità legittimamente esprimibile, in senso negativo, anche per implicito.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1318 del 15 febbraio 1985)