Articolo 476 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Altre copie in forma esecutiva
Dispositivo
[Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte (1) (2).
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.
Sull'istanza si provvede con decreto [135] (3).
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (4), con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma [154].]
Note
(1) Si vedano art. 111 d.P.R. 15-12-1959, n. 1229 (Ufficiali giudiziari). Per l'ammortamento di cambiali e assegni vedi artt. 89 ss. r.d. 14-12-1933, n. 1669 (Cambiale) e artt. 69 ss. r.d. 21-12-1933, n. 1736 (Assegno bancario).
(2) La norma in esame esprime il divieto di rilascio di più di una copia in forma esecutiva la cui ratio è quella di assicurare che non siano in circolazione più copie esecutive contro la stessa persona, fatta eccezione il caso in cui ricorra un giusto motivo. Per giusto motivo, la dottrina intende il caso di perdita non imputabile, e cioè sottrazione, smarrimento o distruzione. In tali ipotesi sarà consentito il rilascio di un'ulteriore copia. Tale divieto non trova applicazione nel caso dei titoli di credito, per i quali è prevista la procedura di ammortamento.
(3) La parte interessata ad ottenere il rilascio di una successiva copia con formula esecutiva deve rivolgersi al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. Se si tratta invece di un atto stragiudiziale sarà competente il Presidente del Tribunale nel cui circondario si è formato l'atto. Il decreto per l'autorizzazione all'ulteriore rilascio viene emanato senza contraddittorio e senza necessità di motivazione. Infine, l'inosservanza del divieto stesso costituisce una semplice irregolarità che non incide né sull'efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della relativa esecuzione.
(4) Questo comma è stato così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 28432/2019
Il decreto di rigetto della Corte d'Appello, pronunziato sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare alla parte copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 5 della l. n. 89 del 2001 e motivato sul presupposto dell'intervenuta inefficacia del decreto medesimo, siccome notificato senza il ricorso introduttivo del giudizio "ex lege" Pinto, non è impugnabile in cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione - adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia - privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività, stante la possibilità di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 28432 del 5 novembre 2019)
2Cass. civ. n. 18363/2010
La morte del cliente, causando l'estinzione del mandato e la perdita dello "ius postulandi" in capo all'avvocato, priva quest'ultimo della legittimazione a domandare il rilascio della copia esecutiva di una sentenza. Nondimeno tale vizio resta sanato ove, una volta che la copia esecutiva sia stata comunque rilasciata, gli eredi del defunto incarichino il medesimo avvocato di intraprendere l'esecuzione, così manifestando implicitamente la volontà di ratificare l'operato del legale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18363 del 6 agosto 2010)
3Cass. civ. n. 2557/1972
Il titolo esecutivo costituito da una sentenza deve recare l'apposizione della formula esecutiva e l'autenticazione, che competono al cancelliere del giudice che l'ha pronunciata, e deve essere notificato ad iniziativa della parte, la quale non ha né l'onere né il potere di formarne direttamente copie derivate e tanto meno di certificarne la conformità all'originale. Non è, pertanto, viziato da nullità il titolo esecutivo che nella copia notificata al debitore non rechi l'attestazione sottoscritta dal procuratore di conformità della copia stessa all'originale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2557 del 25 luglio 1972)
4Cass. civ. n. 2335/1964
Per l'indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza non ancora eseguibile, la legge (art. 476 c.p.c. e art. 154 disp. att. c.p.c.) prevede soltanto la irrogazione di una pena pecuniaria a carico del funzionario che ha apposta la formula, per cui tale apposizione costituisce una semplice irregolarità che, di per sé, non invalida l'esecuzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2335 del 19 agosto 1964)
5Cass. civ. n. 2437/1963
La inosservanza del dovere di non rilasciare in forma esecutiva più di una sola copia del titolo per la esecuzione forzata, che importa a carico del funzionario responsabile una pena pecuniaria, costituisce una semplice irregolarità della esecuzione che è fine a sé stessa e non incide pertanto né sulla efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della relativa esecuzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2437 del 5 settembre 1963)