Articolo 478 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Prestazione della cauzione

Dispositivo

Note

(1) Nei casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può imporre il versamento di una cauzione al quale è subordinata l'efficacia del titolo esecutivo.Tuttavia, è bene precisare che, poiché l'esecuzione forzata ha inizio con l'atto di pignoramento, la prestazione di cauzione non è presupposto della notifica del titolo o del precetto che potrà comunque avvenire e poi, successivamente, verrà pagata la somma della cauzione. Se l'esecuzione viene iniziata, senza cauzione essa sarà ugualmente valida, ma il debitore potrà avvalersi del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617; se l'opposizione non viene proposta, vorrà dire che il debitore, nel cui interesse è imposta la cauzione, vi ha rinunciato.

(2) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 24279/2020

2Cass. civ. n. 4334/2009

3Cass. civ. n. 828/1984