Articolo 485 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Audizione degli interessati

Dispositivo

Note

(1) Altri interessati sono soggetti, diversi dalle parti, che possono essere coinvolti nel processo esecutivo: ad esempio, i creditori iscritti (cioè assistiti da ipoteca) non intervenuti, il custode, i condividenti dell'immobile indiviso.

(2) La disciplina ordinaria relativa ai termini minimi di comparizione (v.163 bise164) non trova applicazione in tale ambito, ma sarà il giudice a stabilire tali termini tenendo conto della distanza tra il luogo della notifica e quello della comparizione.

(3) Dato che nel processo esecutivo il principio del contraddittorio non è fondamentale, la mancata audizione delle parti, anche quando è prevista per legge, non comporta la nullità o l'irregolarità del procedimento. Il debitore può proporre opposizione all'atto esecutivo successivo alla mancata audizione, solo nel caso di un vizio dell'atto stesso e non perchè egli non sia stato ascoltato.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 1609/2012

2Cass. civ. n. 682/2012

3Cass. civ. n. 6666/2011

4Cass. civ. n. 22279/2010

5Cass. civ. n. 24532/2009

6Cass. civ. n. 16731/2009

7Cass. civ. n. 11585/2009

8Cass. civ. n. 18513/2006

9Cass. civ. n. 13914/2005

10Cass. civ. n. 1618/2005

11Cass. civ. n. 9488/2002

12Cass. civ. n. 8464/1999

13Cass. civ. n. 1479/1986