Articolo 493 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pignoramenti su istanza di più creditori

Dispositivo

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente in dottrina, il comma in analisi troverebbe applicazione solo nel caso previsto dall' art. 523, in forza del quale l'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni con lui, redigendo un unico verbale. Tuttavia, si segnala un'altra interpretazione, in base alla quale il comma farebbe riferimento ad un pignoramento unico fin dall'origine o pignoramento cumulativo. Questo viene eseguito ad istanza di più creditori che possono essere muniti anche di titoli esecutivi diversi.Inoltre, è bene precisare che tale regola trova applicazione in ogni tipo di espropriazione, a differenza dell'art. 523 che ha valore solo per l'espropriazione mobiliare. Dal punto di vista formale, il pignoramento cumulativo è da considerarsi unico, perché eventuali vizi del pignoramento (ad es. incompetenza dell'ufficiale giudiziario) lo rendono invalido nei confronti di tutti i creditori. Diversamente, dal punto di vista sostanziale, le varie azioni esecutive rimangono distinte (ad es. la sospensione concessa nel giudizio di opposizione promosso contro uno dei pignoramenti non sospende l'esecuzione anche per gli altri).

(2) La norma in commento deve essere integrata con le disposizioni previste per consentire la riunione di un pignoramento con quelli successivi, allo scopo di garantire l'unicità dell'espropriazione.Invero, in caso di mancata riunione, gli atti del processo esecutivo devono ritenersi nulli e tale nnullità deve essere sollevata con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

(3) La norma si riferisce all'indipendenza del pignoramento, intendendo, innanzitutto, che il venir meno di un pignoramento non intacca l'efficacia degli altri così come la rinunzia al primo pignoramento non comporta la rinunzia ai successivi. Solamente nell'ipotesi in cui il motivo dell'inefficacia sia comune, tutti i pignoramenti diventeranno inefficaci.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 11885/2011

2Cass. civ. n. 20595/2010

3Cass. civ. n. 3531/2009

4Cass. civ. n. 23847/2008