Articolo 510 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Distribuzione della somma ricavata

Dispositivo

Note

(1) E' bene precisare che il capitale indicato dalla norma in esame comprende, oltre al credito, anche gli interessi scaduti anteriormente al precetto o all'intervento e le spese legali antecedenti a tali atti; per interessi si intendono quelli successivi al precetto ed all'intervento; le spese, infine, riguardano solo quelle sostenute per il processo esecutivo. Relativamente all'imputazione dei pagamenti, è necessario distinguere: se vi è un solo credito, allora il pagamento si imputerà prima alle spese, poi agli interessi ed infine al capitale (v. c.c.1194); se il creditore, invece, ha più crediti l'imputazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1193 c.c..

(2) Il comma in esame disciplina il caso dell'esistenza di più creditori che determina diverse conseguenze a seconda della tipologia di espropriazione. Nell'ipotesi di quella mobiliare la legge dà la possibilità ai creditori di accordarsi su un piano di riparto, nel qual caso il giudice provvederà alla distribuzione in conformità al piano concordato, denominata distribuzione amichevole; nel caso in cui non venga raggiunto tale accordo il giudice, in seguito alla richiesta di uno o più creditori, provvederà alla distribuzione con riguardo dapprima ai diritti di prelazione e poi al criterio di proporzionalità, c.d. distribuzione giudiziale. Diversamente, nell'espropriazione immobiliare la distribuzione può essere solo giudiziale, le cui modalità sono fissate dagli artt.596 e ss..

(3) In ordine ai creditori non muniti di titolo esecutivo è necessario distinguere se il debitore ha riconosciuto in tutti o in parte i crediti o il caso in cui li abbia contestati.Nel primo caso il giudice provvede all'assegnazione anche in loro favore; nella seconda ipotesi il creditore deve avviare il giudizio per munirsi di titolo esecutivo e in sede di distribuzione del ricavato il giudice dell'esecuzione disporrà l'accantonamento delle somme a lui spettanti. L'accantonamento è disposto per il tempo necessario affinché i creditori privi di titolo possano armarsi di titolo esecutivo, e in ogni caso per un periodo non superiore di tre anni. Decorso il termine fissato, il giudice dell'esecuzione, previa istanza di una delle parti o anche d'ufficio, dispone la comparizione del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, per poi procedere alla distribuzione delle somme residue, escludendo i creditori che non si sono muniti di titolo esecutivo.

(4) Si dà inizio alla distribuzione della massa attiva con la prededuzione delle spese di giudizio su ogni altro credito. In seguito vengono soddisfatti prima i creditori con diritto di prelazione e poi i creditori chirografari tempestivamente intervenuti. Come indicato dal comma in analisi, l'eventuale residuo, se non occorre per soddisfare eventuali creditori chirografari tardivi, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione. Nel caso in cui i creditori, dopo la completa distribuzione della massa attiva, non siano totalmente soddisfatti potranno promuovere un nuovo processo esecutivo contro lo stesso debitore.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 12127/2020

2Cass. civ. n. 24571/2018

3Cass. civ. n. 3786/2014

4Cass. civ. n. 10126/2003

5Cass. civ. n. 5580/2003

6Cass. civ. n. 1145/1999

7Cass. civ. n. 2355/1978

8Cass. civ. n. 2300/1970

9Cass. civ. n. 735/1969

10Cass. civ. n. 176/1966