Articolo 510 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Distribuzione della somma ricavata

Dispositivo

Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [95] (1).

In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo cause legittime di prelazione [527] 2, [541] ss., [596] ss., [686]; c.c. [2663], [2837] (2) e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a se' del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo (3).

Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione (4).

Note

(1) E' bene precisare che il capitale indicato dalla norma in esame comprende, oltre al credito, anche gli interessi scaduti anteriormente al precetto o all'intervento e le spese legali antecedenti a tali atti; per interessi si intendono quelli successivi al precetto ed all'intervento; le spese, infine, riguardano solo quelle sostenute per il processo esecutivo. Relativamente all'imputazione dei pagamenti, è necessario distinguere: se vi è un solo credito, allora il pagamento si imputerà prima alle spese, poi agli interessi ed infine al capitale (v. c.c.1194); se il creditore, invece, ha più crediti l'imputazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1193 c.c..

(2) Il comma in esame disciplina il caso dell'esistenza di più creditori che determina diverse conseguenze a seconda della tipologia di espropriazione. Nell'ipotesi di quella mobiliare la legge dà la possibilità ai creditori di accordarsi su un piano di riparto, nel qual caso il giudice provvederà alla distribuzione in conformità al piano concordato, denominata distribuzione amichevole; nel caso in cui non venga raggiunto tale accordo il giudice, in seguito alla richiesta di uno o più creditori, provvederà alla distribuzione con riguardo dapprima ai diritti di prelazione e poi al criterio di proporzionalità, c.d. distribuzione giudiziale. Diversamente, nell'espropriazione immobiliare la distribuzione può essere solo giudiziale, le cui modalità sono fissate dagli artt.596 e ss..

(3) In ordine ai creditori non muniti di titolo esecutivo è necessario distinguere se il debitore ha riconosciuto in tutti o in parte i crediti o il caso in cui li abbia contestati.Nel primo caso il giudice provvede all'assegnazione anche in loro favore; nella seconda ipotesi il creditore deve avviare il giudizio per munirsi di titolo esecutivo e in sede di distribuzione del ricavato il giudice dell'esecuzione disporrà l'accantonamento delle somme a lui spettanti. L'accantonamento è disposto per il tempo necessario affinché i creditori privi di titolo possano armarsi di titolo esecutivo, e in ogni caso per un periodo non superiore di tre anni. Decorso il termine fissato, il giudice dell'esecuzione, previa istanza di una delle parti o anche d'ufficio, dispone la comparizione del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, per poi procedere alla distribuzione delle somme residue, escludendo i creditori che non si sono muniti di titolo esecutivo.

(4) Si dà inizio alla distribuzione della massa attiva con la prededuzione delle spese di giudizio su ogni altro credito. In seguito vengono soddisfatti prima i creditori con diritto di prelazione e poi i creditori chirografari tempestivamente intervenuti. Come indicato dal comma in analisi, l'eventuale residuo, se non occorre per soddisfare eventuali creditori chirografari tardivi, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione. Nel caso in cui i creditori, dopo la completa distribuzione della massa attiva, non siano totalmente soddisfatti potranno promuovere un nuovo processo esecutivo contro lo stesso debitore.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 12127/2020

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo; ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, ma l'irretrattabilità del progetto di distribuzione della somma ricavata attiene al rapporto tra l'esecutato e il creditore e non già al diverso rapporto tra il creditore ed il suo difensore antistatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda del creditore volta alla restituzione dei compensi del suo difensore, percepiti, con distrazione a suo favore, in un processo esecutivo conclusosi con l'approvazione del piano di riparto in cui le spettanze professionali erano state quantificate e liquidate). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 13/11/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12127 del 22 giugno 2020)

2Cass. civ. n. 24571/2018

Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24571 del 5 ottobre 2018)

3Cass. civ. n. 3786/2014

In tema di espropriazione forzata, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione disponga il pagamento della somma ricavata a favore del solo creditore pignorante, in assenza di intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 510, primo comma, cod. proc. civ., concedendo erroneamente termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 512 cod. proc. civ., costituisce, anche per il profilo relativo al computo dei termini per impugnare, atto esecutivo, contro cui è esperibile, nel relativo termine perentorio, l'opposizione prevista dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3786 del 18 febbraio 2014)

4Cass. civ. n. 10126/2003

In tema di esecuzione forzata e nell'ipotesi di un solo creditore, emessa l'ordinanza per la distribuzione della somma ricavata ai sensi dell'art. 510, primo comma c.p.c., l'unico rimedio che possa ovviare al risultato di una eventuale distribuzione non conforme a diritto è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, cui l'ordinanza medesima è soggetta in quanto atto esecutivo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10126 del 25 giugno 2003)

5Cass. civ. n. 5580/2003

In tema di esecuzione forzata, è manifestamente infondata la dedotta illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 111, secondo comma, Cost. – dell'art. 510 c.p.c., così come da questa Corte interpretato nel senso che il provvedimento di distribuzione del giudice dell'esecuzione ha effetto preclusivo, se non contestato con l'opposizione di cui all'art. 512 c.p.c. in ordine alla proposizione in separato giudizio di azione da parte dell'esecutato (nel caso, per il terzo acquirente di bene ipotecato) volta alla tutela del proprio diritto a conseguire le somme ricavate dall'esecuzione eccedenti la somma attribuita al singolo creditore rispetto a quanto ad esso spettante per sorte, interessi e spese (nel caso, le ipoteche iscritte), in quanto tale effetto preclusivo consegue al comportamento inerte dell'esecutato medesimo, per non essersi tempestivamente avvalso degli specifici rimedi giurisdizionali interni al processo esecutivo, costituiti dall'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. o dalle opposizioni esecutive ex artt. 615, secondo comma, e 611 c.p.c., mediante le quali far valere, davanti al giudice dell'esecuzione, le proprie contestazioni di merito o di forma.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5580 del 9 aprile 2003)

6Cass. civ. n. 1145/1999

Le somme versate dal debitore in sede di conversione del pignoramento, divenendo esse stesse assoggettate al vincolo esecutivo, devono, in caso di residuo attivo, essere in parte qua riconsegnate al debitore stesso secondo le forme di cui all'art. 510 comma terzo c.p.c., senza che a diverse conclusioni possa indurre la circostanza che la conversione del pignoramento sia stata (come nella specie) irritualmente attuata attraverso il deposito di due libretti nominativi vincolati all'ordine del giudice ed intestati al debitore, anziché mediante versamento di una somma di danaro da depositarsi a cura del cancelliere (art. 495 c.p.c.), ovvero deposito di libretto bancario intestato al creditore (arg. ex art. 495, comma sesto nel testo anteriore alla novella del 1990), costituendo, in tal caso, il deposito dei libretti nominativi una mera irregolarità formale (non ostativa al raggiungimento dello scopo della conversione, per essere stati, da un lato, i beni pignorati liberati dal vincolo, per essere stato, dall'altro, il creditore interamente soddisfatto con parte delle somme depositate sui detti libretti). L'iniziale deviazione dallo schema tipico del procedimento non esclude, in ogni caso, la necessità di ripristinarne le forme legali, attraverso l'ordine di restituzione delle somme residue al debitore esecutato da eseguirsi a cura della cancelleria mediante richiesta all'istituto di credito dell'emissione di un assegno circolare intestato al debitore stesso, con la conseguenza che, prima dell'esaurimento di tale procedura, con correlata consegna del residuo al debitore, l'istituto di credito depositario delle somme, se a sua volta creditore dell'esecutato, non può legittimamente trattenere le somme residue a titolo di compensazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1145 del 11 febbraio 1999)

7Cass. civ. n. 2355/1978

La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende automaticamente, e, quindi, anche in difetto di un'espressa istanza in tal senso del creditore medesimo, ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento (nella specie, canoni di locazione), agli interessi eventualmente maturati su detti frutti, agli interessi maturati sulla somma realizzata dalla vendita del bene. Tale principio, il quale, nell'esecuzione individuale, è evincibile dal combinato disposto dagli artt. 2808, 2811, 2812 c.c., 509, 558, 559 e 594 c.p.c., deve infatti ritenersi operante, in difetto di contraria previsione, anche nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, in quanto non incompatibile con le norme ed i caratteri peculiari della stessa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2355 del 14 maggio 1978)

8Cass. civ. n. 2300/1970

L'art. 54 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), stabilisce che i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul «prezzo» dei beni vincolati, per cui, dato il chiaro tenore della norma, il diritto stesso non può considerarsi estensibile anche agli accessori, ed in particolare agli interessi prodotti dalla somma ricavata dalla vendita dei suddetti beni. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto esatta la decisione con la quale i giudici del merito avevano negato l'attribuzione, ai creditori assistiti da privilegio automobilistico, delle somme costituite dagli interessi prodotti dal prezzo di vendita, depositato in banca, di alcuni autoveicoli).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2300 del 9 novembre 1970)

9Cass. civ. n. 735/1969

È legittima la collocazione contemporanea dello stesso credito in distinti riparti o ricavati da singole esecuzioni rivolte contro più debitori solidali sotto la condizione esplicita o implicita che non si ottenga (o non si possa ottenere) completa soddisfazione in una di esse, sicché ove sia accertato che il credito sia stato effettivamente soddisfatto in sede di distribuzione, in una delle procedure, viene meno senz'altro l'effetto di tutte le altre parallele collocazioni.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 735 del 6 marzo 1969)

10Cass. civ. n. 176/1966

Le norme fissate dall'art. 1193 c.c. per l'imputazione dei pagamenti, non possono trovare applicazione in sede di collocazione dei crediti sulla somma ricavata dall'esecuzione sui beni del debitore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 176 del 8 gennaio 1966)