Articolo 520 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Custodia dei mobili pignorati
Dispositivo
(1)L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento (2). Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari (3), mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina [disp. att. 166].
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode [521], [522], [546], [559]; disp. att. 159] diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice (4).
Note
(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.Il nuovo testo dell'art. 520 c.p.c. è il seguente:"L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere delgiudice di paceil danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice."
(2) L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale in denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Dal momento della loro asportazione e fino alla consegna al cancelliere, di tali beni è custode l'ufficiale giudiziario; in seguito, fino alla definitiva destinazione degli stessi è custode il cancelliere.
(3) Il deposito del denaro avviene su libretto postale infruttifero, che a sua volta va depositato in cancelleria.
(4) Tale comma è stato così modificato dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.