Articolo 534 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto

Dispositivo

Il giudice dell'esecuzione (1), con il provvedimento di cui all'articolo [530] (2), delega (5) all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. [179] delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo [591], in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

Note

(1) La parola «pretore» deve intendersi così sostituita ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..

(2) La norma si riferisce all'ordinanza con cui il giudice dispone l'assegnazione o la vendita. Nel caso in cui sorgessero opposizioni, il giudice le decide con sentenza.

(4) La norma in analisi è stata inserita dalla l. 3-8-1998, n. 302, per poi subire una successiva modifica dalla l. 28-12-2005, n. 263 dalla l. 23-2-2006 n. 273.

(5) Comma così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 22800/2019

In tema di esecuzione mobiliare, qualora la vendita delegata all'Istituto Vendite Giudiziarie non sia stata eseguita, per la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva conseguente all'intervenuto fallimento del debitore, ex art. 51 del r.d. n. 267 del 1942 (e, quindi, per cause non dipendenti dall'istituto delegato), il Giudice dell'esecuzione, nell'individuare il soggetto da onerare della liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario, ex art. 33 del d.m. n. 109 del 1997, non può derogare ai principi generali posti dall'art. 8 del d.P.R n. 115 del 2002 e dall'art. 95 c.p.c.. Ne consegue che le competenze dell'ausiliario vanno poste a carico del creditore procedente e, cioè, del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato, in quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti nell'ambito della procedura fallimentare o questa non sia altrimenti chiusa, con la conseguenza che la procedura esecutiva, esistendo ancora i beni, può nuovamente liberamente svolgersi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22800 del 12 settembre 2019)