Articolo 542 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Distribuzione giudiziale
Dispositivo
Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione (1) non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata (2).
Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli [510] e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [527] 2, [528]; c.c. [2677]-[2691], [2700], [2701], [2704]-[2706], [2837] (3).
Note
(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Se i creditori non raggiungono un accordo o se il giudice non approva il piano da essi proposto, la distribuzione della somma ricavata avviene secondo un piano di riparto effettuato dal giudice stesso.In tale ambito, è bene precisare che non sono ammessi nel riparto i crediti che non siano muniti dei requisiti della certezza e della liquidità, a differenza di quanto accade nella distribuzione amichevole. Inoltre, solamente nella distribuzione giudiziale devono essere sentite necessariamente tutte le parti e non soltanto il debitore.
(3) L'opinione dottrinale dominante ritiene che l'ordine di pagamento pronunciato dal giudice dell'esecuzione non è condizionato all'approvazione delle parti, ma può essere dato sia in caso di mancata comparizione all'udienza che in caso di silenzio delle parti.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 6137/1997
Nell'espropriazione mobiliare, ai fini della partecipazione di ciascuno dei creditori, procedenti o intervenuti, alla distribuzione del ricavato, in vista della soddisfazione paritaria dei diritti di ciascuno, la domanda presentata da uno di essi, a norma dell'art. 542 comma primo, c.p.c., in mancanza dell'accordo con gli altri circa la distribuzione delle somme, è sufficiente ad attivare la relativa fase del procedimento e comporta per il giudice — senza necessità di una specifica richiesta in tal senso da parte dei rispettivi titolari — l'obbligo di considerare anche gli altri crediti, e di predisporre un piano di riparto e graduazione fra i creditori procedenti o intervenuti, seguito dal deposito e dalla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (in tal senso operando il rinvio contenuto nel secondo comma dell'art. 510 c.p.c. quanto alle modalità di distribuzione). Pertanto deve ritenersi nulla (ed è utilmente contestabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi) l'ordinanza di distribuzione che, in mancanza di detto piano, escluda dal riparto il creditore che, omettendo di comparire all'udienza di assegnazione non abbia formulato una autonoma domanda di distribuzione, restando escluso che, per dar fondamento di legittimità a siffatta pretermissione, la suddetta assenza del creditore possa esser valorizzata quale approvazione ai sensi dell'art. 597 c.p.c., giacché quest'ultima norma (a prescindere dalla sua applicabilità o non all'espropriazione mobiliare) presuppone comunque la formazione di un piano di riparto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6137 del 4 luglio 1997)