Articolo 550 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pluralità di pignoramenti

Dispositivo

Note

(1) In caso di omessa indicazione si avrà come conseguenza la sola responsabilità del terzo per i danni che i creditori pignoranti hanno sofferto per non essere stati chiamati nella procedura esecutiva e non la più grave conseguenza della nullità della assegnazione o della vendita.

(2) Pertanto, la norma indica l'obbligo per il terzo di denunciare espressamente i soli pignoramenti successivi, essendo sufficiente, per quelli eseguiti anteriormente ed indicati nella dichiarazione, il richiamo di quest'ultima.

(3) Ovvero, risulta necessario distinguere a seconda che il pignoramento successivo sia stato eseguito prima o dopo l'udienza fissata per la vendita e l'assegnazione.Nella prima ipotesi, il cancelliere inserisce l'atto di pignoramento nel fascicolo dell'esecuzione, dandone avviso al creditore istante, e l'esecuzione si svolge in un unico processo; diversamente, nella seconda ipotesi il pignoramento successivo produce gli effetti di un intervento tardivo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 20595/2010