Articolo 606 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Modo della consegna

Dispositivo

Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo (1) (2) in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo [513] (3); quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata (4) (5).

Note

(1) Il luogo a cui si riferisce la norma in esame deve essere inteso sia come abitazione del debitore sia come ogni altro luogo, che appartiene a lui o a terzi, in cui sono situate le cose che devono essere consegnate all'avente diritto e di cui questi possa direttamente disporre.

(2) La ricerca dei beni da consegnare può svolgersi anche presso i terzi detentori delle cose, che prestano il loro consenso alla ricerca e alla consegna, senza che ricadere nell'ambito della disciplina di cui agli artt.543 e ss.. Questo si verifica quando il debitore esecutato consegni le cose ad un terzo per non evitare che siano trovate dall'ufficiale giudiziario.

(3) Nel caso in cui durante lo svolgimento delle operazioni di consegna l'esecutato opponga resistenza, l'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica, senza alcuna previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

(4) Se la parte istante nomina una persona designata a ricevere la consegna delle cose pignorate, quest'ultima deve essere munita di delega conferita per iscritto od anche oralmente. Si precisa che la delega in oggetto potrebbe essere fatta anche allo stesso ufficiale giudiziario.

(5) E' necessario precisare che l'ufficiale giudiziario deve redigere processo verbale circa le operazioni svolte, processo verbale che deve essere depositato in cancelleria. Dal momento in cui il verbale viene redatto il possesso viene trasmesso all'avente diritto, anche nel caso in cui non gli siano ancora state materialmente consegnate le cose. Infine, si precisa che nella prassi, l'ultima parte della norma in analisi che presuppone la presenza fisica del creditore procedente o della persona da lui designata, resta pressoché inapplicata, in quanto la consegna avviene di solito nelle mani dell'ufficiale giudiziario.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 9024/2005

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui al momento della proposizione della domanda detto bene è detenuto da un terzo, perché la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, se il titolo in base al quale costui occupa l'immobile presuppone quello del conduttore, ovvero, nell'ipotesi di trasferimento a titolo particolare della cosa locata, ai sensi dell'art. 1599 c.c., se il titolo, pur proveniente dal proprietario alienante originario locatore, non risulti opponibile all'acquirente perché privo di data certa anteriore all'alienazione della "res locata". Ne consegue che è irrilevante che la parte istante non abbia notificato il titolo di sfratto al terzo detentore e che costui si trovi a conoscere dell'intrapresa esecuzione solo nel momento dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario, potendo comunque il terzo contro il quale l'esecuzione di fatto si svolge proporre opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), provando a detenere l'immobile in base ad un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello in virtù del quale è stata pronunciata la sentenza di rilascio posta in esecuzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9024 del 30 aprile 2005)