Articolo 608 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante

Dispositivo

L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue (1) se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente (2).

Note

(1) Nel caso in cui la parte che ha diritto ad ottenere la consegna o il rilascio rinuncia all'esecuzione per consegna o rilascio questa si estingueope legis. Tale volontà di rinuncia all'esecuzione deve essere inserita in un atto che va notificato all'esecutato e consegnato all'ufficiale giudiziario procedente. Anche il procuratore speciale del soggetto che ha diritto alla consegna o al rilascio può compiere tale atto.

(2) La rinuncia di cui alla norma in esame può essere effettuata dopo l'avvio della procedura esecutiva e prima che l'istante o il soggetto da lui designato riceva l'immobile. Pertanto, si può effettuare anche nel corso del primo accesso dell'ufficiale giudiziario, purché venga informato quest'ultimo e l'esecutato se presente. Affinché la rinuncia produca l'effetto estintivo previsto dalla norma, devono essere compiute entrambe le formalità previste dalla norma in esame.