Articolo 610 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti temporanei

Dispositivo

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione», ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, con decorrenza dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..

(2) I provvedimenti a cui la norma in esame si riferisce assumono la forma di decreto, volti a dirimere preventivamente i dubbi che si prospettano alle parti e all'ufficiale giudiziario nel corso del procedimento esecutivo, relativamente all' interpretazione del titolo esecutivo, all'identificazione dei beni esecutati. Ad ogni modo, restano esperibili gli strumenti di tutela delle opposizioni ex artt.615,617 e619 nel caso in cui si voglia contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, la regolarità della procedura o si lamenti la lesione di un diritto ove l'esecuzione colpisca i beni di un terzo estraneo. Infine, si precisa che le difficoltà materiali possono essere affrontate e risolte dallo stesso ufficiale giudiziario avvalendosi dei poteri di cui all'art. 513, che gli consentono di avvalersi della forza pubblica.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 18257/2014

2Cass. civ. n. 14640/2014

3Cass. civ. n. 10865/2012

4Cass. civ. n. 1365/1994

5Cass. civ. n. 10815/1993

6Cass. civ. n. 695/1969