Articolo 620 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Opposizione tardiva

Dispositivo

Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili (1) o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata (2).

Note

(1) Si tratta di ipotesi in cui il terzo, nella sua opposizione promossa con ricorso al giudice dell'esecuzione, non ha chiesto la sospensione o il giudice ha ritenuto di non accogliere la sua richiesta.

(2) La norma si riferisce all'opposizione tardiva proposta dal terzo nel momento in cui la procedura esecutiva sia quasi giunta al termine ovvero quando si stia procedendo alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni sottoposti a pignoramento. Si precisa che la denominazione tardiva si riferisce al fatto che il terzo si potrà soddisfarsi solamente sulla somma ricavata, non potendo ottenere la restituzione del bene in natura.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 10878/2012

E ammissibile la proposizione di una opposizione di terzo nel corso dell'esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi, ed è parimenti ammissibile la proposizione della detta opposizione in epoca successiva alla emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10878 del 28 giugno 2012)

2Cass. civ. n. 3136/2008

L'opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati è proponibile, a norma degli artt. 619 e 620 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e, se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve aversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevante la circostanza che alla data di prima comparizione della causa la procedura esecutiva sia ormai estinta. (Nella specie, in cui l'opposizione era stata proposta con ricorso depositato lo stesso giorno in cui era stata disposta la vendita, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva condannato il creditore procedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3136 del 8 febbraio 2008)

3Cass. civ. n. 2664/1978

L'opposizione tardiva di terzo con cui all'art. 620 c.p.c. può essere proposta finché non sia stato compiuto l'atto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita. Conseguentemente, essendo tale atto compiuto soltanto con l'esecuzione dell'ordine di pagamento della somma impartito dal giudice dell'esecuzione, deve ritenersi ammissibile il ricorso in opposizione depositato in cancelleria prima che il giudice abbia emesso detto provvedimento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2664 del 26 maggio 1978)