Articolo 625 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Procedimento

Dispositivo

Note

(1) L'istanza deve essere presentata al giudice dell'esecuzione competente e può alternativamente rivestire la forma del ricorso oppure essere presentata verbalmente all'udienza. Per giudice competente si intende il giudice di fronte al quale è stata presentata l'opposizione all'esecuzione già iniziata (6152) oppure l'opposizione di terzo (6192).

(2) In dottrina e in giurisprudenza si riconosce unanimemente che il procedimento di cui alla norma in esame trovi applicazione anche nell'ipotesi di cui all'art. 615 relativa all'opposizione al precetto.

(3) Unico rimedio per contrastare l'ordinanza con cui il giudice G.E. concede o nega la sospensione dell'esecuzione è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 del c.p.c.). Infatti non essendo un provvedimento di natura decisoria si escludono sia il ricorso per Cassazione (art. 111 Cost.) sia il regolamento di competenza (art. 42 del c.p.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 2042/2010

2Cass. civ. n. 14813/2003

3Cass. civ. n. 6665/1997