Articolo 629 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rinuncia

Dispositivo

Note

(1) Precedentemente all'aggiudicazione definitiva e all'assegnazione, legittimati a rinunciare agli atti sono il creditore pignorante e i creditori intervenuti, purché muniti di titolo esecutivo. Diversamente, in seguito alla vendita tutti i creditori, anche quelli privi di titolo esecutivo, devono rinunciare agli atti affinché il processo esecutivo si estingua.Se la rinuncia però non viene effettuata da tutti i creditori, questa non produrrà alcun effetto nei confronti del creditore contrario alla rinuncia ma sarà efficace solo nei confronti di coloro che si sono espressi in tal senso, non determinando l'estinzione del processo.

(2) E' necessario che la rinuncia sia esplicita, potendo assumere la forma di atto sottoscritto e notificato alle parti o di una dichiarazione verbale effettuata in udienza, redatta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale.

(3) In dottrina è discusso se la rinuncia agli atti produca come conseguenza anche la rinuncia all'azione esecutiva. Secondo una prima opinione, il creditore che abbia rinunciato agli atti può ugualmente avvalersi del medesimo titolo per promuovere un'altra azione esecutiva. Secondo una seconda opinione, l'estinzione del processo esecutivo ha come effetto quello di liberare il bene dal pignoramento o di restituire il ricavato al debitore con conseguente estinzione dell'azione, che è legata indissolubilmente ai beni sui quali si esercita.

(4) A differenza di quanto previsto nel processo di cognizione (306), in cui è necessaria l'accettazione della rinuncia ad opera delle parti costituite che abbiano interesse al processo, nel processo esecutivo viene escluso che il debitore debba accettare la rinuncia dei creditori, poiché è irrilevante la sua volontà ai fini della prosecuzione del processo esecutivo. Questo si ricava anche dal fatto che è il giudice a dichiarare l'estinzione del processo in seguito all'accertamento, con esito positivo, della regolarità della rinuncia stessa, senza bisogno alcuno di convocare le parti.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 7998/2015

2Cass. civ. n. 24775/2014

3Cass. civ. n. 15374/2011

4Cass. civ. n. 4849/2009

5Cass. civ. n. 6885/2008

6Cass. civ. n. 3276/2008

7Cass. civ. n. 18514/2006

8Cass. civ. n. 10306/2000

9Cass. civ. n. 5266/2000

10Cass. civ. n. 2050/1997

11Cass. civ. n. 11266/1993

12Cass. civ. n. 1826/1993

13Cass. civ. n. 11407/1992

14Cass. civ. n. 3383/1991

15Cass. civ. n. 5086/1987

16Cass. civ. n. 3933/1987

17Cass. civ. n. 3072/1974