Articolo 632 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Effetti dell'estinzione del processo

Dispositivo

Note

(1) Il primo comma è stato inserito dalla L. 302/1998.

(2) L'estinzione che si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione comporta l'inefficacia di tutti gli atti compiuti con l'effetto dell'eliminazione del vincolo del pignoramento sui beni che così rientrano nella disponibilità del debitore. Infatti, il giudice dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento e provvede alla liquidazione delle spese sostenuta delle parti. Gli unici atti che non vengono meno sono quelli compiuti dal custode.

(3) Se l'estinzione o la chiusura anticipata del processo avvengono dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche se provvisorie, restano comunque validi ed efficaci gli effetti di tali atti nei confronti dei terzi. Infatti, la ratio è quella di tutelare i terzi che sono venuti a contatto con la procedura esecutiva conferendo loro posizioni meritevoli di tutela.

(4) L'ultimo comma della norma in esame rinvia all'art. 310, pertanto, le spese del processo esecutivo sono a carico delle le parti che le hanno anticipate in quanto sono proprio queste che con la rinuncia e l'inattività determinano l'estinzione.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 13176/2021

2Cass. civ. n. 27031/2014

3Cass. civ. n. 19638/2014

4Cass. civ. n. 19270/2014

5Cass. civ. n. 15761/2014

6Cass. civ. n. 26185/2011

7Cass. civ. n. 16714/2009

8Cass. civ. n. 16711/2009

9Cass. civ. n. 20836/2006

10Cass. civ. n. 16376/2005

11Cass. civ. n. 7764/2005

12Cass. civ. n. 5325/2003

13Cass. civ. n. 1109/2003