Articolo 650 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione ex art. 648.

(2) Agli effetti pratici assume l'esecutività delle sentenze di non luogo a procedere non pone particolari problemi, dato che questa comporta unicamente la cessazione di eventuali misure cautelari (art. 300).

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 3423/2020

2Cass. pen. n. 33154/2019

3Cass. pen. n. 47766/2015

4Cass. pen. n. 42858/2014

5Cass. pen. n. 32477/2013

6Cass. pen. n. 23650/2005

7Cass. pen. n. 1230/1999

8Cass. pen. n. 3216/1997