Articolo 661 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Esecuzione delle pene sostitutive
Dispositivo
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (3). Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia (1).
1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (2) (4).
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo [660].
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.[omissis]__________________
Note
(1) Rubrica e comma modificato dall'art. 38, co. 1 lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma inserito dall'art. 38, co. 1 lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(3) L'art. 62 della L. n. 689 del 1981 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) stabilisce quanto segue:"Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena. L'ordinanza è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza è trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione “documento non valido per l'espatrio”, limitatamente alla durata della pena.Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà".
(4) L'art. 63 della L. n. 689 del 1981 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) prevede quanto segue:"La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma".
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 17964/2004
Il giudice dell'esecuzione non può applicare al condannato sottoposto a misure alternative alla detenzione le pene sostitutive previste dalla Legge n. 689 del 1981 in quanto esse sono di competenza esclusiva del giudice di cognizione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17964 del 30 marzo 2004)
2Cass. pen. n. 19292/2004
In tema di conversione, per insolvibilità, della pena pecuniaria in libertà controllata, la competenza alla gestione complessiva della misura sostitutiva e, quindi, anche ad eventuali modificazioni della medesima, pur nel caso di trasferimento di residenza del condannato, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha provveduto alla conversione della pena pecuniaria e non a quello che ha giurisdizione sul territorio di residenza o dimora del condannato medesimo.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19292 del 24 marzo 2004)
3Cass. pen. n. 2856/1995
Il potere di modificare le prescrizioni inerenti all'ordinanza che ha disposto le modalità di esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso la suddetta ordinanza, a prescindere dal fatto che la persona sottoposta agli obblighi si sia trasferita.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2856 del 19 luglio 1995)