Articolo 664 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

Dispositivo

Note

(1) Salvo che la legge disponga altrimenti, tali i provvedimenti sono adottati con ordinanza ex art. 184 disp. att. del presente codice.

(2) Tale comma è stato abrogato dall'art. 299, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 1610/1993