Articolo 676 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Altre competenze

Dispositivo

Note

(1) Un esempio è rappresentato dal caso di positivo decorso del termine legalmente fissato dall'art. 445 del c.p.p.in tema di benefici collegati all'applicazione della pena su richiesta.

(2) Tale comma è stato prima sostituito dall'art. 30, del D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, e poi dall'art. 2, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, che vi introdusse le parole “o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262”, successivamente eliminate dall'art. 2, comma 9, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito nella l. 13 novembre 2008, n. 181.

(3) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno 2015, n. 109 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.

(4) Comma modificato dall'art. 39, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(5) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera dd) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha disposto la modifica del comma 1 e l'introduzione del comma 3-bis.

(6) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre - 19 dicembre 2024, n. 208 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2024, n. 52), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici".

Massime giurisprudenziali (25)

1Cass. pen. n. 51820/2018

2Cass. pen. n. 31088/2018

3Cass. pen. n. 23716/2017

4Cass. pen. n. 1800/2013

5Cass. pen. n. 7036/2012

6Cass. pen. n. 41078/2008

7Cass. pen. n. 3877/2004

8Cass. pen. n. 42978/2003

9Cass. pen. n. 29022/2001

10Cass. pen. n. 3596/2000

11Cass. pen. n. 287/2000

12Cass. pen. n. 4077/1999

13Cass. pen. n. 5409/1999

14Cass. pen. n. 448/1999

15Cass. pen. n. 5455/1997

16Cass. pen. n. 2015/1997

17Cass. pen. n. 2011/1997

18Cass. pen. n. 3242/1997

19Cass. pen. n. 2414/1995

20Cass. pen. n. 1182/1995

21Cass. pen. n. 2156/1994

22Cass. pen. n. 1997/1993

23Cass. pen. n. 1308/1993

24Cass. pen. n. 1780/1992

25Cass. pen. n. 6532/1991