Articolo 684 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Rinvio dell'esecuzione
Dispositivo
1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli [146] e [147] del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo [147] comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti (1) (2).
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.
Note
(1) In entrambi i casi il provvedimento con il quale si differisce l'inizio dell'esecuzione presuppone necessariamente meccanismi informativi che consentano di venire a conoscenza sia del titolo esecutivo che dell'esistenza di condizioni legittimanti il rinvio obbligatorio o facoltativo.
(2) La Corte costituzionale, con sent. 23-31 maggio 1990, n. 274, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1 c.p.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 51849/2016
È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 222 cod. pen., omettendo di disporre, ai sensi dell'art. 684, comma secondo, cod. proc. pen., l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, competente a provvedere e a pronunciarsi definitivamente in ordine all'istanza.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 51849 del 5 dicembre 2016)
2Cass. pen. n. 23261/2001
Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 quater, dell'ordinamento penitenziario, ha natura interinale e, pertanto, a simiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, c.p.p., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23261 del 7 giugno 2001)
3Cass. pen. n. 5271/1997
In tema di procedimento di sorveglianza, in relazione all'istanza del condannato di differimento dell'esecuzione della pena per la gravità delle condizioni di salute, l'opportunità di eventuali acquisizioni documentali e diagnostiche, ai fini dell'accertamento della incompatibilità della lamentata patologia con lo stato di detenzione, deve essere prospettata in sede di merito, in adempimento dell'onere di allegazione che, pur nel procedimento di sorveglianza, si configura a carico dell'istante.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5271 del 4 febbraio 1997)
4Cass. pen. n. 1068/1994
Il differimento dell'esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia (art. 147 primo comma, n. 1 c.p.), è istituto applicabile nei casi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata e non, quindi, in un caso come quello che si verifica allorché l'espiazione sia stata ripresa a seguito di revoca del beneficio della liberazione condizionale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1068 del 12 aprile 1994)
5Cass. pen. n. 4591/1992
La legge non prevede che al condannato, nei cui confronti sia disposto il differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2 c.p., il Tribunale di sorveglianza possa imporre obblighi accessori di alcun genere. (Fattispecie in cui il ricorrente deduceva appunto la illegittimità delle prescrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio dell'esecuzione).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4591 del 2 dicembre 1992)