Articolo 687 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Eliminazione delle iscrizioni
Dispositivo
[1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.
- Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'articolo [673];
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l'impugnazione;
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli [163] e [175] del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.
- Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata.
3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell'articolo [686] comma 1 lettera b) numeri 2 e 4, quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell'articolo [686] comma 1 lettera c), quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.]
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 2087/2000
In tema di patteggiamento, tra gli effetti penali che, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., rimangono estinti una volta decorsi i termini ivi indicati non può farsi rientrare l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario giudiziale; né, d'altra parte, una tale ipotesi rientra nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 687 c.p.p., comportano la detta eliminazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2087 del 5 dicembre 2000)
2Cass. pen. n. 402/1997
Non rientra tra gli effetti penali della condanna l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non ha un contenuto di sanzione né incide in modo diretto su alcun rapporto di diritto penale. Ne consegue che la previsione dell'art. 445, comma secondo, c.p.p., secondo cui l'estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e alle condizioni ivi previste, determina l'estinzione di ogni effetto penale, non estende la sua portata alla eliminazione della iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 402 del 14 maggio 1997)