Articolo 572 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta della parte civile o della persona offesa

Dispositivo

1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli [93] e [94], possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale (1).

2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

Note

(1) L'unica eccezione a tale regola era rappresentata dall'art. 577, poi abrogato.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 14014/2015

È ammissibile l'appello del pubblico ministero, il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la differenza dell'ipotesi in esame con quella in cui l'appello del pubblico ministero si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse dalla parte civile nella propria impugnazione, senza indicare le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14014 del 2 aprile 2015)

2Cass. pen. n. 23271/2004

Non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, nè a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro. (Nella specie è stata disposta l'esclusione dal giudizio di cassazione del Coni, della Sisal e di altri soggetti non intervenuti nel procedimento di riesame del sequestro preventivo).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 23271 del 18 maggio 2004)

3Cass. pen. n. 889/1996

Non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 572 comma 1 c.p.p. (richiesta della parte civile o della persona offesa), ricorso per cassazione avverso il decreto motivato emesso dal pubblico ministero di non proposizione di impugnazione ai sensi del comma 2 del citato art. 572 c.p. Ciò sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il provvedimento menzionato non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa.(Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza n. 889 del 28 maggio 1996)

4Cass. pen. n. 5161/1992

Avverso le sentenze pronunciate in giudizio la «persona offesa» che non sia anche «parte civile» (o «querelante» condannato alle spese o ai danni a norma dell'art. 542 c.p.p.) non è legittimata a proporre impugnazione (artt. 572, 576, 577 c.p.p.).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5161 del 4 maggio 1992)