Articolo 590 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
Dispositivo
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento [581] (1).
Note
(1) Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 168 disp. att. del presente codice.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 45927/2011
Il giudice dell'appello (nella specie di un procedimento cautelare reale) ha il potere di sindacare, anche d'ufficio, la legittimazione dell'impugnante in mancanza di statuizione implicita sul punto nel provvedimento impugnato, mentre, qualora la questione sia stata esplicitamente affrontata dal giudice di prime cure, l'esercizio di tale potere è subordinato alla specifica impugnazione del medesimo anche in riferimento a tale profilo. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Bari, 03/03/2011).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45927 del 24 novembre 2011)
2Cass. pen. n. 37370/2011
In tema di impugnazioni, la mancata trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte che intenda dedurla deve fornire prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37370 del 17 ottobre 2011)
3Cass. pen. n. 2738/1998
Sulla richiesta di permesso avanzata da imputato detenuto in custodia cautelare per reato in ordine al quale sia intervenuta sentenza di condanna in primo grado, avverso la quale sia stato proposto appello senza che gli atti siano stati ancora trasmessi al giudice del gravame, è competente a provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, dell'art. 590 c.p.p. e dell'art. 91 att. c.p.p., il giudice che ha pronunciato la suddetta sentenza.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2738 del 30 novembre 1998)