Articolo 598 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Assenza dell'imputato in appello
Dispositivo
1. (1)In caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli [599] e [602] è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo [420].
2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non appellante non è presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione (2). L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo [420], comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-quater, nonché gli articoli [420] e [420].
3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
4. Nell'udienza di cui all'articolo [598], la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 34, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) L’ordine di nuove ricerche determina la sospensione dei termini massimi di durata del processo, interrompendo temporaneamente il decorso dell’improcedibilità exart. 344 bis del c.p.p..