Articolo 611 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Procedimento
Dispositivo
1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo [127], la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo [127] i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni (2) (4).
1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo [442] il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:
1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo [613] entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127 (3) (4).
1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza (3).
1-quinquies. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GIUGNO 2024, N. 89] (3) (4).
1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza (3).
[2. Nello stesso modo la corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara l'inammissibilità, la corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica] (1).
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)Procedimento in camera di consiglio(Procedimentoin camera di consiglio)1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127;b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell’articolo 598-bis, salvo che l’appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza.1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127, l’avviso di fissazione dell’udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell’udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica.1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza.__________________
Note
(1) Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 3, della l. 26 marzo 2001, n. 128.
(2) Rubrica e comma sostituiti dall'art. 35, co. 1, lett. a) n. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(3) Comma introdotto dall'art. 35, co. 1, lett. a) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(4) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 120, il quale ha disposto la modifica dei commi 1 e 1-ter e l'abrogazione del comma 1-quinquies. Il D.L. 29 giugno 2024, n. 89, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024".
Massime giurisprudenziali (20)
1Cass. pen. n. 14038/2018
L'art. 611 cod. proc. pen., che prevede, per il giudizio di cassazione, la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza in camera di consiglio, si applica anche per il procedimento in udienza pubblica, in quanto disposizione finalizzata a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio ed a consentire al giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14038 del 27 marzo 2018)
2Cass. pen. n. 50437/2017
Il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione deve svolgersi nella forma ordinaria dell'udienza camerale non partecipata, prevista dall'art. 611 cod. proc. pen., anche in caso di istanza di procedere nelle forme dell'udienza pubblica o del rito camerale partecipato, in quanto il principio di pubblicità dell'udienza, qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2010 e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza c. Italia, si riferisce esclusivamente alla fase di merito.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 50437 del 6 novembre 2017)
3Cass. pen. n. 1315/2017
Nel caso di annullamento senza rinvio, disposto nell'ambito di rito camerale "non partecipato", di un'ordinanza della Corte di appello che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, la successiva fase del giudizio di legittimità, avente ad oggetto la decisione di primo grado - una volta qualificato l'appello come ricorso per cassazione -, richiede necessariamente la fissazione di udienza pubblica, poiché, in tal caso, il diritto al contraddittorio prevale sul principio di economia processuale, salvo che non sussistano i presupposti per procedere ex art. 610 cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1315 del 12 gennaio 2017)
4Cass. pen. n. 51207/2015
In tema di ricorso per cassazione deciso nelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., l'acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non è presupposto necessario ai fini della fissazione della data dell'udienza e della trattazione del ricorso.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 51207 del 30 dicembre 2015)
5Cass. pen. n. 1417/2013
Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il deposito in udienza ad opera della parte civile di una comparsa conclusionale che non si limiti al riepilogo delle proprie conclusioni, ma abbia la consistenza di vera e propria memoria, in violazione dei termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p., applicabili anche all'udienza pubblica.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1417 del 11 gennaio 2013)
6Cass. pen. n. 8960/2012
Non sono suscettibili di considerazione nel giudizio di legittimità, nella specie camerale, le memorie e le produzioni difensive intempestivamente presentate per inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 611 cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8960 del 7 marzo 2012)
7Cass. pen. n. 23185/2011
È irrilevante, e non costituisce causa di nullità, la mancanza, nella requisitoria scritta presentata dal Procuratore Generale ai sensi dell'art. 611 c.p.p., dei motivi posti a fondamento della richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso del'imputato, non essendo tale requisito imposto né richiesto dalla legge processuale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23185 del 12 maggio 2011)
8Cass. pen. n. 13569/2009
Il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione (camera di consiglio non partecipata) non trova ostacolo nella sentenza 13 novembre 2007 della Corte europea per i diritti dell'uomo, in c. Bocellari c. Italia, in quanto tale pronuncia, nell'affermare la necessità che le persone sottoposte a un procedimento di prevenzione possano almeno sollecitare una trattazione in pubblica udienza, non si riferisce al giudizio innanzi alla Corte di cassazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13569 del 27 marzo 2009)
9Cass. pen. n. 5466/2004
Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 c.p.p., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile l'interesse della parte civile a ottenere con sollecitudine la pronuncia definitiva del giudizio, idonea a realizzare la sua pretesa risarcitoria o restitutoria, anche nell'ipotesi di ricorso dell'imputato ictu oculi inammissibile perché proposto esclusivamente per lamentare l'entità della pena patteggiata in appello e, come tale, assegnato all'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1, c.p.p.).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 5466 del 11 febbraio 2004)
10Cass. pen. n. 14451/2003
In tema di rimessione, l'istanza di sospensione del processo di merito presentata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.p., alla Corte di cassazione va trattata e decisa con procedura de plano e non con quella camerale, in considerazione della natura cautelare del provvedimento richiesto, diretto a paralizzare con urgenza il pregiudizio, imminente e irreparabile, che potrebbe derivare dall'illegittima prosecuzione del processo principale in costanza del predetto procedimento incidentale.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 14451 del 27 marzo 2003)
11Cass. pen. n. 10156/2002
Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10156 del 12 marzo 2002)
12Cass. pen. n. 3853/1999
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide nel merito sulla ricusazione, va trattato, in difetto di diversa previsione, con il rito camerale non partecipato stabilito in via generale davanti alla Suprema Corte dall'art. 611 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3853 del 20 dicembre 1999)
13Cass. pen. n. 2559/1998
I motivi nuovi devono consistere in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame, e pertanto non possono consistere in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non sono state oggetto della primitiva impugnazione, frustrandosi altrimenti i termini prescritti dalla legge e la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2559 del 13 giugno 1998)
14Cass. pen. n. 4683/1998
I «motivi nuovi» a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, c.p.p., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, c.p.p.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, c.p.p.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 4683 del 20 aprile 1998)
15Cass. pen. n. 3379/1995
Non è consentito al difensore l'intervento nella camera di consiglio fissata in cassazione per la trattazione di istanza di ricusazione, in quanto l'osservanza, nel giudizio di legittimità, delle forme di cui all'art. 127 c.p.p., è prevista, a norma dell'art. 611, comma 1, stesso codice, solo nei casi espressamente stabiliti, tra i quali non rientra la materia della ricusazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3379 del 15 settembre 1995)
16Cass. pen. n. 1856/1994
L'avviso al difensore dell'udienza camerale, fissata nel giudizio di cassazione a seguito della richiesta del P.G. di declaratoria di inammissibilità del ricorso, qualora oltre all'indicazione di tale richiesta non contenga l'enunciazione della causa dedotta a sostegno della stessa non vulnera gli aspetti essenziali di garanzia cui è deputato l'atto che di per sè mira a tutelare la possibilità dell'attivarsi della difesa: quest'ultima infatti ha comunque la possibilità di esaminare gli atti giacenti in cancelleria a sua disposizione e di presentare quindi motivi nuovi e/o memorie avversanti le richieste del P.G.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1856 del 13 luglio 1994)
17Cass. pen. n. 295/1994
Il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti va deciso con il procedimento in camera di consiglio, giusto il disposto dell'art. 611 c.p.p., quando si tratti di sentenze non emesse nel dibattimento, ed invece in pubblica udienza nel caso di sentenze emesse dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 295 del 17 gennaio 1994)
18Cass. pen. n. 14/1993
Il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Cassazione relativamente ai ricorsi in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. e non in quelle di cui all'art. 611 dello stesso codice. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha, tra l'altro rilevato che a favore dell'applicazione della trattazione orale del ricorso secondo la generale previsione di cui al succitato art. 127, milita il rinvio operato dall'art. 325, comma terzo, c.p.p., al precedente art. 311, comma quarto in quanto tale ultima norma, prevedendo una discussione necessariamente orale e la possibilità di enunciare motivi nuovi prima del suo inizio, delinea un modulo procedimentale incompatibile con quello dell'art. 611 c.p.p. che è basato unicamente su atti scritti).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 14 del 22 febbraio 1993)
19Cass. pen. n. 7007/1991
Nei procedimenti che proseguono con il vecchio rito, trattati in appello o in sede di rinvio in Camera di consiglio a norma dell'art. 599 c.p.p. il ricorso per cassazione è regolato per quanto riguarda la forma, i termini e la trattazione dalle nuove norme processuali e deve svolgersi con il rito camerale e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 610, quinto comma, e 611 c.p.p., e non con le forme dell'art. 127 dello stesso codice.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 7007 del 1 luglio 1991)
20Cass. pen. n. 6706/1991
Anche quando il giudizio abbreviato si è svolto nelle forme previste dall'art. 247 delle norme transitorie relative al nuovo codice di procedura penale, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei termini e nelle forme rispettivamente previsti dagli artt. 585 e 581 ed il relativo procedimento deve essere trattato in udienza pubblica, secondo l'espressa previsione dell'art. 611, comma primo, c.p.p.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 6706 del 14 giugno 1991)