Articolo 614 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Dibattimento

Dispositivo

Note

(1) La verbalizzazione dell'attività di verifica tende ad evitare errori che, se compiuti, sarebbero irrimediabili, considerata l'inoppugnabilità delle decisioni.

(2) Si ricordi che però, se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute ex art. 171 disp. att. del presente codice.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 26301/2017