Articolo 618 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Decisioni delle sezioni unite
Dispositivo
1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.
1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso (1).
1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta (1).
Note
(2) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 36072/2018
La disposizione prevista dall'art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., inserita dall'art.1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle sezioni unite, che trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 36072 del 27 luglio 2018)
2Cass. pen. n. 17850/2017
Nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non è rimessa alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato. (In motivazione la S.C., richiamando il cosiddetto principio della " ragione più liquida" già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito a causa della sua nullità, ritenendo recessiva l'opzione della rimessione alle Sezioni Unite).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17850 del 7 aprile 2017)
3Cass. pen. n. 865/1993
Presupposto indispensabile per la rimessione di una questione alle Sezioni unite a norma dell'art. 618 è che assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio emerga, ictu oculi, dalla comparazione fra determinate massime, e non la mera possibilità che una certa pronuncia si riveli incompatibile con una delle interpretazioni - o delle implicazioni - che sia lecito attribuire ad un'altra.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 865 del 1 febbraio 1993)