Articolo 622 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

Dispositivo

Note

(1) Il riferimento è ai provvedimenti strettamente legati all'esercizio dell'azione civile nel processo penale ovvero alle pronunce sulla restituzione e il risarcimento del danno e sulla pubblicazione ella sentenza di condanna in funzione riparatoria ex art. 536.

(2) La locuzione "quando occorre" si riferisce al fatto che il rinvio è superfluo quando la corte può provvedere all'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett l).

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 22065/2021

2Cass. pen. n. 13844/2017

3Cass. pen. n. 14933/2015

4Cass. pen. n. 10097/2015

5Cass. pen. n. 28924/2014

6Cass. pen. n. 40109/2013

7Cass. pen. n. 11994/2013

8Cass. pen. n. 15015/2012

9Cass. pen. n. 17100/2011

10Cass. pen. n. 15653/2008

11Cass. pen. n. 4443/2005

12Cass. pen. n. 26064/2005

13Cass. pen. n. 21102/2004