Articolo 628 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio
Dispositivo
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione [606] se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge (1) se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo [627] comma 3.
Note
(1) Ovvero l'appello se la sentenza è appellabile, il ricorso se è inappellabile.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 41085/2009
In tema di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen.. Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di rinvio ha individuato nell'imputato l'esecutore materiale dell'omicidio in luogo del ruolo di mero concorrente assegnatogli nei precedenti gradi di giudizio). (Rigetta, Ass. Palermo, 07/07/2008).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41085 del 3 luglio 2009)
2Cass. pen. n. 8527/1993
Il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, a nulla rilevando che, successivamente alla sentenza d'annullamento, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più alta sede (le Sezioni unite), abbia modificato l'interpretazione delle norme che devono essere applicate.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8527 del 14 settembre 1993)