Articolo 639 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Provvedimenti in accoglimento della richiesta

Dispositivo

1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo [638], ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo [240] comma 2 n. 2 del codice penale (1).

Note

(1) Non sono quindi soggette a restituzione delle cose confiscate, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato.