Articolo 641 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Effetti dell'inammissibilità o del rigetto
Dispositivo
1. L'ordinanza che dichiara inammissibile [634] la richiesta o la sentenza che la rigetta [637] non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 21737/2006
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'attività materiale di presentazione dell'istanza può essere assolta anche da un soggetto diverso dall'istante o dal procuratore speciale, atteso che l'intenzione del legislatore, nel disciplinare il procedimento, è quella di favorire l'istanza riparatoria e non quella di frapporre ostacoli sul suo percorso. (Nel caso di specie si trattava di soggetto delegato dal procuratore speciale). (Annulla con rinvio, App. Milano, 15 Dicembre 2004).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21737 del 20 aprile 2006)