Articolo 549 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Dispositivo

1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili (1) (2).

Note

(1) Il richiamo della disciplina del rito ordinario è possibile al ricorrere di due condizioni: in primo luogo che la materia non sia regolata dagli artt.550-559 e poi che sussista una compatibilità delle previsioni con la struttura del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

(2) Vengono riprese soprattutto le norme relative alla fase delle indagini preliminari, rispetto alla quale non sono quindi riscontrabili differenze tra i due procedimenti.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 13716/2011

La delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio da almeno sei mesi per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei rispettivi ambiti stabiliti dall'art. 72, comma secondo, lett. b), ord. giud., comprende la facoltà di richiedere l'applicazione di una misura cautelare personale. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 26/07/2010).(Cassazione penale,Sez. Unite, ordinanza n. 13716 del 24 febbraio 2011)

2Cass. pen. n. 36352/2004

L'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate (nella specie, di Corte di Appello) non costituisce una competenza che può essere assimilata - sotto ogni profilo, incluso quello della nullità conseguente all'inosservanza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura penale; le sezioni distaccate, infatti, non sono uffici autonomi, ma mere articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono, per cui non è ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36352 del 28 maggio 2004) Corte cost. n. 168/1997E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la q.l.c. dell'art. 171 comma 2 c.p.c., nella parte in cui prevede un regime di preclusioni e decadenze solo per il convenuto tardivamente costituitosi e non anche per l'attore tardivamente costituitosi, sollevata con riferimento agli art. 3, 24 e 97 cost. sia perchè la questione stessa, con riferimento agli art. 3 e 24, è stata prospettata in via meramente ipotetica, sia perchè, con riferimento all'art. 97 cost., il principio di buon andamento della p.a. è assolutamente estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso.(Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 4 giugno 1997)