Articolo 556 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

Dispositivo

1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare (1), si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli [555], comma 2, [557] e [558], comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo [441]; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio.

Note

(1) Si tratta dei casi in cui l'azione penale è stata esercitata senza l'udienza preliminare e quindi nel caso di citazione diretta a giudizio, di emissione del decreto penale di condanna e di giudizio direttissimo.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 16889/2010

La richiesta di patteggiamento, già respinta dal giudice del dibattimento che abbia conseguentemente dichiarato la propria incompatibilità, non può essere rinnovata davanti ad altro giudice. (Rigetta, App. Lecce s.d. Taranto, 25 Agosto 2008).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16889 del 22 aprile 2010)

2Cass. pen. n. 28641/2009

La richiesta di patteggiamento, che l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può rinnovare, non deve essere identica a quella precedente, oggetto del dissenso del P.M. ovvero rigettata dal giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che il vincolo della riproposizione della medesima richiesta è previsto unicamente dall'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., in caso di richiesta di patteggiamento presentata contestualmente all'opposizione a decreto penale e poi riproposta prima della dichiarazione di apertura del conseguente dibattimento). (Rigetta, App. Firenze, 23 ottobre 2008).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28641 del 28 maggio 2009)

3Cass. pen. n. 2085/2000

La dichiarazione di apertura del dibattimento fatta dal pretore che si sia, poi, avveduto di una causa di incompatibilità ed abbia rinviato il giudizio ad altra udienza davanti a un giudice diverso dello stesso ufficio giudiziario, non è di ostacolo alla richiesta di applicazione pena su richiesta delle parti davanti a quest'ultimo magistrato, perché la predetta dichiarazione deve ritenersi palesemente irrilevante e irrituale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2085 del 3 luglio 2000)