Articolo 559 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Dibattimento

Dispositivo

1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo [140], il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo [210] e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti (1), l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori (2).

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

Note

(1) Il giudice non è obbligato a svolgere l'esame anche se le parti lo richiedono, per cui, laddove la lettura di tali atti non gli assicuri una sufficiente comprensione della fattispecie processuale, dovrà restituire alle parti il compito di condurre l'esame.

(2) La previsione di due differenti modelli di conduzione dell'esame riflette l'estrema varietà dei procedimenti monocratici.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 48431/2008

La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 48431 del 20 novembre 2008)

2Cass. pen. n. 13073/2005

In tema di requisiti della sentenza, il dispositivo totalmente privo della motivazione (essendosi, nella specie, il Giudice unico del Tribunale rifiutato di redigerla), è provvedimento abnorme che crea una irresolubile situazione di stallo processuale, e che pertanto deve ritenersi suscettibile di autonoma impugnabilità con il ricorso per Cassazione. (In applicazione del principio la Corte ha accolto il ricorso del P.M. affermando la sussistenza dell'interesse sotto il profilo della garanzia dell'esercizio dell'azione penale).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13073 del 24 marzo 2005)

3Cass. pen. n. 49388/2003

In tema di formazione della sentenza penale, è valido il provvedimento sottoscritto dal presidente del tribunale nel caso in cui il giudice monocratico che l'abbia deliberato sia deceduto prima del relativo deposito, poiché anche la morte è riconducibile alla situazione di impedimento che — a norma dell'art. 559, quarto comma, c.p.p. — legittima ai fini indicati la sostituzione del giudice responsabile della decisione. (Fattispecie nella quale era stata eccepita la nullità della sentenza in quanto, a differenza della norma corrispondente per il giudice collegiale — art. 546, secondo comma, c.p.p. — il citato art. 559 menziona l'impedimento ma non la morte del giudice. In motivazione la Corte ha osservato come proprio il tenore del secondo comma dell'art. 546 c.p.p., ove si disciplina il caso della «morte o altro impedimento» del giudice, documenti che la legge considera equivalenti le due situazioni quando si debba perfezionare il deposito di una sentenza già deliberata e pubblicata in udienza).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 49388 del 24 dicembre 2003)

4Cass. pen. n. 39088/2003

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, l'art. 559 quarto comma c.p.p. consente che non solo la sottoscrizione, ma la stessa attività di stesura dell'elaborato motivazionale della sentenza possa essere affidata, in caso di impedimento, ad un giudice diverso da quello che ha partecipato al dibattimento, che può essere lo stesso presidente del tribunale oppure un magistrato dal medesimo delegato (nella fattispecie, la sostituzione si era resa necessaria a seguito del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva revocato dall'incarico il giudice onorario che aveva emesso la sentenza).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39088 del 16 ottobre 2003)

5Cass. pen. n. 3136/1997

Il momento attributivo della competenza in relazione agli atti urgenti tra il Gip della pretura e il pretore deve essere stabilito con riferimento alla trasmissione materiale del fascicolo e del decreto nella cancelleria del pretore.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3136 del 10 luglio 1997)