Articolo 559 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Dibattimento

Dispositivo

Note

(1) Il giudice non è obbligato a svolgere l'esame anche se le parti lo richiedono, per cui, laddove la lettura di tali atti non gli assicuri una sufficiente comprensione della fattispecie processuale, dovrà restituire alle parti il compito di condurre l'esame.

(2) La previsione di due differenti modelli di conduzione dell'esame riflette l'estrema varietà dei procedimenti monocratici.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 48431/2008

2Cass. pen. n. 13073/2005

3Cass. pen. n. 49388/2003

4Cass. pen. n. 39088/2003

5Cass. pen. n. 3136/1997