Articolo 564 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Tentativo di conciliazione

Dispositivo

[1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.]